Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

        1. Identico.


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2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».  
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.         2. Identico.
        3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».         3. Identico.
        4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.         4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.         6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAL) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
        7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.         7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007.
        8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di         8. Identico.

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mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
          8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
          8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
          8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) il comma 2 è abrogato;

 

            b) al comma 3, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;

 

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

 

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

          8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e

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  assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.
          8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».